Un contratto prevede che una parte si occupi degli oneri progettuali per il frazionamento di un immobile e l’altra proceda all’acquisto per poi trasferire una porzione al primo contraente. Sorge controversia sull’adempimento e viene adito il collegio arbitrale, che liquida un danno ridotto applicando d’ufficio l’art. 1227 cod. civ. per concorso di colpa del creditore. Nondimeno, la parte soccombente lamenta violazione del contraddittorio per “decisione della terza via”.
A quali condizioni può considerarsi violato il principio del contraddittorio nell’arbitrato rituale?
Una recente sentenza della Corte di Appello di Bologna (n. 724 del 22 aprile 2025, disponibile qui) offre l’occasione per tornare su questa delicata questione.