Una clausola compromissoria statutaria consente di devolvere alla cognizione arbitrale le controversie tra soci e società. Tuttavia, la legge pone dei limiti precisi a questa facoltà, e uno di questi limiti è che le controversie non devono riguardare diritti indisponibili.
Con riferimento a una particolare tipologia di controversia, quella concernente l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio d’esercizio, la giurisprudenza ha da tempo adottato un approccio per così dire binario: le contestazioni formali (come possono essere quelle concernenti l’irregolare convocazione dell’assemblea o l’errata verbalizzazione) sono considerate arbitrabili, mentre le contestazioni sostanziali (ossia quelle che riguardano l’asserita falsità dei dati contabili o la violazione dei principi di veridicità e correttezza) sono ritenute attinenti a diritti indisponibili e, quindi, non arbitrabili.
Questa distinzione, seppure chiara in astratto, si è dimostrata problematica nella prassi.
Cosa accade, ad esempio, quando la stessa impugnazione contiene entrambi i profili?