Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. II Civ., 3 maggio 2016, n. 8690

Cassazione — II Civ.

Massima

Poiché il deferimento di una controversia al giudizio arbitrale comporta una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, con conseguente sottrazione delle parti al giudice naturale, nel caso in cui l’interpretazione della clausola compromissoria, da condursi con i normali criteri di ermeneutica contrattuale, lasci sussistere dei dubbi, deve essere preferita la cognizione del giudice ordinario.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Poiché il deferimento di una controversia al giudizio arbitrale comporta una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, con conseguente sottrazione delle parti al giudice naturale, nel caso in cui l’interpretazione della clausola compromissoria, da condursi con i normali criteri di ermeneutica contrattuale, lasci sussistere dei dubbi, deve essere preferita la cognizione del giudice ordinario.

Come citare

Cassazione — II Civ., 3 Maggio 2016, N. 8690, «Cass., Sez. II Civ., 3 maggio 2016, n. 8690», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-3-maggio-2016-n-8690-1752148113/

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