Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ, 24 gennaio 2023, n. 2166

Cassazione — I Civ

Massima

Il vizio di omessa motivazione di cui all'art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione, o ancora quando si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una sorta di non motivazione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il vizio di omessa motivazione di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione, o ancora quando si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una sorta di non motivazione.

Come citare

Cassazione — I Civ, 24 Gennaio 2023, N. 2166, «Cass., Sez. I Civ, 24 gennaio 2023, n. 2166», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-24-gennaio-2023-n-2166-1752148131/

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