sentenza
Tribunale di Agrigento, 27 marzo 2025, n. 374
Tribunale di Agrigento
Massima
L’entrata in vigore dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ha comportato la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute negli statuti di società, che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini previsti dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. trans. cod. civ., nella parte in cui attribuiscano il potere di nomina dell’arbitro alle parti e solo in via subordinata all’autorità giudiziaria.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’entrata in vigore dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ha comportato la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute negli statuti di società, che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini previsti dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. trans. cod. civ., nella parte in cui attribuiscano il potere di nomina dell’arbitro alle parti e solo in via subordinata all’autorità giudiziaria.
Come citare
Tribunale di Agrigento, 27 Marzo 2025, N. 374, «Tribunale di Agrigento, 27 marzo 2025, n. 374», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-agrigento-27-marzo-2025-n-374-1752155146/