Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Firenze, 25 marzo 2025, n. 569

Corte di Appello di Firenze

Massima

Il difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale è rilevabile d’ufficio unicamente qualora derivi dalla nullità della clausola compromissoria. Nelle ipotesi in cui la nullità derivi, invece, da nomine arbitrali effettuate con modalità difformi da quelle convenute dalle parti o previste dal codice di rito, l’irregolare composizione del collegio arbitrale può costituire motivo di impugnazione esclusivamente qualora tale irregolarità sia stata previamente eccepita nel corso del giudizio arbitrale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale è rilevabile d’ufficio unicamente qualora derivi dalla nullità della clausola compromissoria. Nelle ipotesi in cui la nullità derivi, invece, da nomine arbitrali effettuate con modalità difformi da quelle convenute dalle parti o previste dal codice di rito, l’irregolare composizione del collegio arbitrale può costituire motivo di impugnazione esclusivamente qualora tale irregolarità sia stata previamente eccepita nel corso del giudizio arbitrale.

Come citare

Corte di Appello di Firenze, 25 Marzo 2025, N. 569, «Corte di Appello di Firenze, 25 marzo 2025, n. 569», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-25-marzo-2025-n-569-1752155162/

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