Arbitrato societario e fallimento

Roberto Oliva

Dopo una lunga pausa, riprendono le pubblicazioni di Arbitrato in Italia.  E riprendono con un tema sul quale in passato mi ero già soffermato: quello dei rapporti tra arbitrato e procedure concorsuali e, in particolare, tra arbitrato e fallimento (me ne ero occupato qui e qui e sull’argomento avevo scritto anche un articolo per YAR – Young Arbitration Review).

L’occasione per ritornare su questo tema mi è offerta da una recente sentenza del Tribunale di Torino (n. 2510 del 23 maggio 2019, disponibile qui).

La vicenda può essere così riassunta. 

Il curatore del fallimento di una società di capitali ha convenuto il cessato amministratore della società e un terzo, deducendo che l’amministratore aveva sottratto denari della società per consegnarli al terzo e quindi chiedendo la condanna in solido dei convenuti alla restituzione di tali denari.

I convenuti, oltre a difendersi nel merito, hanno sollevato anche diverse eccezioni pregiudiziali e, in particolare, hanno eccepito l’incompetenza del Giudice statale per essere competente il Tribunale arbitrale previsto dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita.

Questa clausola compromissoria, per come riportata nella motivazione della sentenza in commento, prevedeva che le eventuali controversie tra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nei loro confronti, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, avrebbero dovuto essere decise da un Tribunale arbitrale.

Il Tribunale di Torino ha però ritenuto, innanzi tutto, che la clausola compromissoria statutaria non trovasse applicazione nei rapporti tra il fallimento e il terzo. In effetti, non si vede come un soggetto estraneo al rapporto sociale possa invocare l’applicazione della clausola compromissoria statutaria. 

Il Giudice statale ha pure escluso l’applicazione della clausola compromissoria nei rapporti tra il fallimento e il cessato amministratore della società in bonis.  Sul punto ha richiamato un precedente di legittimità (Cass., Sez. VI Civ., 8 novembre 2018, n. 28533, disponibile qui), che della questione si era occupato in sede di obiter. Se infatti la massima di questa sentenza afferma che “La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio dichiarato fallito è applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza di quanto accade per l’azione di responsabilità proposta dallo stesso curatore verso gli amministratori del consorzio, trattandosi di azione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale nell’interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare trattandosi di soggetti terzi rispetto alla società“, la pronuncia della Cassazione ha confermato la decisione del Giudice di merito, che aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale arbitrale previsto da clausola compromissoria statutaria, in quanto, in quel caso, il curatore aveva fatto valere, nei confronti di taluni consorziati, diritti discendenti dal contratto sociale preesistenti alla dichiarazione di fallimento.

Nondimeno, la decisione del Tribunale di Torino è conforme all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v.si tra le più recenti Cass., Sez. I Civ., 12 settembre 2014, n. 19308, disponibile qui), ad avviso del quale l’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare non si risolve nell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. 

Nell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., infatti, confluiscono sia l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. sia l’azione dei creditori ex art. 2394 cod. civ.

Ora, poiché rispetto all’azione dei creditori sociali ex art. 2394 cod. civ. non può trovare applicazione la clausola compromissoria statutaria, atteso che i creditori sono terzi rispetto al negozio compromissorio e ai suoi effetti, tale clausola non trova applicazione neppure all’azione ex art. 146 l.fall., in cui quella ex art. 2394 cod. civ. confluisce per effetto del fallimento insieme all’azione ex art. 2393 cod. civ.

Consegue, da quanto sopra visto e per giungere a una conclusione, che la clausola compromissoria statutaria continua a essere vincolante ed efficace anche in caso di fallimento della società, ma nondimeno non trova applicazione all’azione ex art. 146 l.fall.  E forse neanche all’ingiunzione ex art. 150 l.fall.; ma questo è un altro discorso, sul quale magari avrò l’occasione di soffermarmi.

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