Massima
Nell’arbitrato irrituale, il termine prefissato dalle parti per la pronuncia del lodo è, per natura e struttura, essenziale, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 19 Maggio 2016, N. 10077, «Tribunale di Roma, 19 maggio 2016, n. 10077», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-19-maggio-2016-n-10077-1752148079/