sentenza
Tribunale di Bologna, 2 settembre 2022, n. 2207
Tribunale di Bologna
Massima
Le domande proposte dal fallimento di una società nei confronti degli ex organi sociali per esercitare sia l'azione risarcitoria spettante alla società, sia quella competente ai creditori sociali per il ristoro dei danni conseguenti alla determinata insufficienza del patrimonio sociale devono essere conosciute dal tribunale, non operando la clausola contenuta nello statuto sociale che attribuisce ad arbitri la cognizione delle controversie fra la società e i suoi amministratori.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Le domande proposte dal fallimento di una società nei confronti degli ex organi sociali per esercitare sia l’azione risarcitoria spettante alla società, sia quella competente ai creditori sociali per il ristoro dei danni conseguenti alla determinata insufficienza del patrimonio sociale devono essere conosciute dal tribunale, non operando la clausola contenuta nello statuto sociale che attribuisce ad arbitri la cognizione delle controversie fra la società e i suoi amministratori.
Come citare
Tribunale di Bologna, 2 Settembre 2022, N. 2207, «Tribunale di Bologna, 2 settembre 2022, n. 2207», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-2-settembre-2022-n-2207-1752148096/