Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Bologna, 2 settembre 2022, n. 2207

Tribunale di Bologna

Massima

Le domande proposte dal fallimento di una società nei confronti degli ex organi sociali per esercitare sia l'azione risarcitoria spettante alla società, sia quella competente ai creditori sociali per il ristoro dei danni conseguenti alla determinata insufficienza del patrimonio sociale devono essere conosciute dal tribunale, non operando la clausola contenuta nello statuto sociale che attribuisce ad arbitri la cognizione delle controversie fra la società e i suoi amministratori.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Le domande proposte dal fallimento di una società nei confronti degli ex organi sociali per esercitare sia l’azione risarcitoria spettante alla società, sia quella competente ai creditori sociali per il ristoro dei danni conseguenti alla determinata insufficienza del patrimonio sociale devono essere conosciute dal tribunale, non operando la clausola contenuta nello statuto sociale che attribuisce ad arbitri la cognizione delle controversie fra la società e i suoi amministratori.

Come citare

Tribunale di Bologna, 2 Settembre 2022, N. 2207, «Tribunale di Bologna, 2 settembre 2022, n. 2207», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-2-settembre-2022-n-2207-1752148096/

Condividi questa decisione