Massima
In caso di liquidazione degli onorari degli arbitri da parte dell'Autorità giudiziaria, ove oggetto di controversia fosse (anche) la risoluzione di un contratto, ai fini della determinazione del valore della controversia si deve considerare l'intero valore originario del contratto.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
In caso di liquidazione degli onorari degli arbitri da parte dell’Autorità giudiziaria, ove oggetto di controversia fosse (anche) la risoluzione di un contratto, ai fini della determinazione del valore della controversia si deve considerare l’intero valore originario del contratto.
Come citare
Cassazione — I Civ., 13 Aprile 2022, N. 11958, «Cass., Sez. I Civ., 13 aprile 2022, n. 11958», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-13-aprile-2022-n-11958-1752148129/