Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 13 aprile 2022, n. 11958

Cassazione — I Civ.

Massima

In caso di liquidazione degli onorari degli arbitri da parte dell'Autorità giudiziaria, ove oggetto di controversia fosse (anche) la risoluzione di un contratto, ai fini della determinazione del valore della controversia si deve considerare l'intero valore originario del contratto.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In caso di liquidazione degli onorari degli arbitri da parte dell’Autorità giudiziaria, ove oggetto di controversia fosse (anche) la risoluzione di un contratto, ai fini della determinazione del valore della controversia si deve considerare l’intero valore originario del contratto.

Come citare

Cassazione — I Civ., 13 Aprile 2022, N. 11958, «Cass., Sez. I Civ., 13 aprile 2022, n. 11958», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-13-aprile-2022-n-11958-1752148129/

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