sentenza
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2023, n. 580
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Massima
L'esistenza della clausola compromissoria di arbitrato rituale non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, sia perché la disciplina del procedimento arbitrale, governata dalla regola generale di rispettare il contraddittorio tra le parti, non contempla provvedimenti da emettere inaudita altera parte, sia perché in sede monitoria non è rilevabile d'ufficio il difetto di competenza per essere la controversia devoluta ad arbitri.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’esistenza della clausola compromissoria di arbitrato rituale non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, sia perché la disciplina del procedimento arbitrale, governata dalla regola generale di rispettare il contraddittorio tra le parti, non contempla provvedimenti da emettere inaudita altera parte, sia perché in sede monitoria non è rilevabile d’ufficio il difetto di competenza per essere la controversia devoluta ad arbitri.
Come citare
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 14 Febbraio 2023, N. 580, «Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2023, n. 580», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-santa-maria-capua-vetere-14-febbraio-2023-n-580-1752148098/