Massima
Il nuovo art. 818 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che la facoltà di concedere provvedimenti cautelari possa essere attribuita ai soli arbitri rituali.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il nuovo art. 818 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che la facoltà di concedere provvedimenti cautelari possa essere attribuita ai soli arbitri rituali.
Come citare
Tribunale di Venezia, 13 Marzo 2025, «Tribunale di Venezia, ord. 13 marzo 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-ord-13-marzo-2025-1752155145/