sentenza
Tribunale di Caltagirone, 9 marzo 2020, n. 101
Tribunale di Caltagirone
Massima
L’incompetenza del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta ad arbitri, non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dal convenuto, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta o, in genere, nel primo atto difensivo del giudizio.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’incompetenza del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta ad arbitri, non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dal convenuto, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta o, in genere, nel primo atto difensivo del giudizio.
Come citare
Tribunale di Caltagirone, 9 Marzo 2020, N. 101, «Tribunale di Caltagirone, 9 marzo 2020, n. 101», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-caltagirone-9-marzo-2020-n-101-1752148090/