Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Caltagirone, 9 marzo 2020, n. 101

Tribunale di Caltagirone

Massima

L’incompetenza del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta ad arbitri, non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dal convenuto, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta o, in genere, nel primo atto difensivo del giudizio.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’incompetenza del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta ad arbitri, non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dal convenuto, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta o, in genere, nel primo atto difensivo del giudizio.

Come citare

Tribunale di Caltagirone, 9 Marzo 2020, N. 101, «Tribunale di Caltagirone, 9 marzo 2020, n. 101», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-caltagirone-9-marzo-2020-n-101-1752148090/

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