Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 31 luglio 2019, n. 7732

Tribunale di Milano

Massima

Si applica anche alle società di persone il principio secondo il quale la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Si applica anche alle società di persone il principio secondo il quale la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.

Come citare

Tribunale di Milano, 31 Luglio 2019, N. 7732, «Tribunale di Milano, 31 luglio 2019, n. 7732», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-31-luglio-2019-n-7732-1752148086/

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