Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Rimini, 23 marzo 2021, n. 296

Tribunale di Rimini

Massima

Poiché l'art. 83-bis l.fall. prevede espressamene, quale conseguenza dello scioglimento del contratto, l'improcedibilità del giudizio
arbitrale originato da una clausola compromissoria in esso contenuta, a maggior ragione deve concludersi nel senso della non opponibilità al
fallimento di una simile clausola nei casi in cui il giudizio arbitrale non sia pendente. Argomentare diversamente condurrebbe a riservare un trattamento giuridico irragionevolmente differente ad ipotesi assimilabili.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Rimini, 23 Marzo 2021, N. 296, «Tribunale di Rimini, 23 marzo 2021, n. 296», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rimini-23-marzo-2021-n-296-1752148092/

Condividi questa decisione