Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Venezia, 26 febbraio 2021, n. 360

Tribunale di Venezia

Massima

Affinché possa darsi applicazione al principio ermeneutico di cui all'art. 808-quater cod. proc. civ. è necessario che sussista un dubbio interpretativo con riferimento all'ambito di applicazione di una clausola arbitrale. Tale dubbio non sussiste ove l'accordo delle parti (nel caso di specie, contenuto in uno statuto sociale) individui come metodo generale di risoluzione delle controversie tra loro l'arbitrato, riservando nondimeno alla competenza del giudice statuale talune specifiche controversie (nel caso di specie, in tema di contestazione dei presupposti legittimati il recesso del socio).

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Affinché possa darsi applicazione al principio ermeneutico di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ. è necessario che sussista un dubbio interpretativo con riferimento all’ambito di applicazione di una clausola arbitrale. Tale dubbio non sussiste ove l’accordo delle parti (nel caso di specie, contenuto in uno statuto sociale) individui come metodo generale di risoluzione delle controversie tra loro l’arbitrato, riservando nondimeno alla competenza del giudice statuale talune specifiche controversie (nel caso di specie, in tema di contestazione dei presupposti legittimati il recesso del socio).

Come citare

Tribunale di Venezia, 26 Febbraio 2021, N. 360, «Tribunale di Venezia, 26 febbraio 2021, n. 360», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-26-febbraio-2021-n-360-1752148092/

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