ordinanza
Cass., Sez. I Civ., 10 novembre 2022, n. 33149
Cassazione — I Civ.
Massima
La decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819-ter cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l’esistenza o la validità di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l’arbitrato e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.
Come citare
Cassazione — I Civ., 10 Novembre 2022, N. 33149, «Cass., Sez. I Civ., 10 novembre 2022, n. 33149», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-10-novembre-2022-n-33149-1752148129/