sentenza
Tribunale di Catania, 10 luglio 2025, n. 3530
Tribunale di Catania
Massima
L'effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'avocazione dei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito verso l'impresa sottoposta alla procedura concorsuale allo speciale ed inderogabile procedimento di verificazione dello stato passivo. In sede arbitrale non possono pertanto essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, indipendentemente dal fatto che si tratti di arbitrato rituale o irrituale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dall’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell’avocazione dei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito verso l’impresa sottoposta alla procedura concorsuale allo speciale ed inderogabile procedimento di verificazione dello stato passivo. In sede arbitrale non possono pertanto essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, indipendentemente dal fatto che si tratti di arbitrato rituale o irrituale.
Come citare
Tribunale di Catania, 10 Luglio 2025, N. 3530, «Tribunale di Catania, 10 luglio 2025, n. 3530», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catania-10-luglio-2025-n-3530-1759503381-5753/