Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Brescia, 15 aprile 2025, n. 390

Corte di Appello di Brescia

Massima

Il deposito in originale, o in copia conforme, del lodo e dell’atto contenente la convenzione di arbitrato è prevista dall’art.825 cpc ai fini della richiesta di apposizione dell’esecutività al lodo, mentre per la validità del compromesso e della clausola compromissoria, ex artt. 807 e 808 cod. proc. civ., è sufficiente che tali atti siano stati stipulati per iscritto, e per l’attivazione del procedimento arbitrale non viene richiesto dall’art. 810 cod. proc. civ. il deposito in originale dell’atto contenente la convenzione di arbitrato.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il deposito in originale, o in copia conforme, del lodo e dell’atto contenente la convenzione di arbitrato è prevista dall’art.825 cpc ai fini della richiesta di apposizione dell’esecutività al lodo, mentre per la validità del compromesso e della clausola compromissoria, ex artt. 807 e 808 cod. proc. civ., è sufficiente che tali atti siano stati stipulati per iscritto, e per l’attivazione del procedimento arbitrale non viene richiesto dall’art. 810 cod. proc. civ. il deposito in originale dell’atto contenente la convenzione di arbitrato.

Come citare

Corte di Appello di Brescia, 15 Aprile 2025, N. 390, «Corte di Appello di Brescia, 15 aprile 2025, n. 390», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-brescia-15-aprile-2025-n-390-1752155162/

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