Massima
Non comporta una questione di giurisdizione la deduzione della esistenza di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da essa derivando, invece, l'improponibilità della domanda per rinuncia all'azione, atteso che, con l'arbitrato irrituale, è demandato agli arbitri lo svolgimento di una attività negoziale in sostituzione delle parti, e non certo l'esercizio di una funzione giurisdizionale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Vicenza, 17 Aprile 2023, N. 701, «Tribunale di Vicenza, 17 aprile 2023, n. 701», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vicenza-17-aprile-2023-n-701-1752148098/