Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 23 novembre 2021, n. 36327

Cassazione — I Civ.

Massima

Ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza della procedura ordinaria, questi sono liberi di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, anche, quindi, consentendo ai compromettenti, nell'ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare le iniziali domande - senza possibilità di evocare gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. -, purché sia osservato il principio del contraddittorio.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all’osservanza della procedura ordinaria, questi sono liberi di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, anche, quindi, consentendo ai compromettenti, nell’ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare le iniziali domande – senza possibilità di evocare gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. -, purché sia osservato il principio del contraddittorio.

Come citare

Cassazione — I Civ., 23 Novembre 2021, N. 36327, «Cass., Sez. I Civ., 23 novembre 2021, n. 36327», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-23-novembre-2021-n-36327-1752148126/

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