Massima
I rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria [per incuriam rispetto a Cass., SS.UU., 25 ottobre 2013, n. 24153].
La controversia attinente pretesi illeciti in violazione degli artt. 101 e 102 TFUE e degli artt. 2598 e/o 2043 cod. civ. non è riconducibile a un rapporto contrattuale e dunque non è attratta alla competenza arbitrale stabilita nel contratto concluso tra le parti.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 20 Maggio 2021, N. 8806, «Tribunale di Roma, 20 maggio 2021, n. 8806», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-20-maggio-2021-n-8806-1752148093/