Massima
Il difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, comportante un vizio insanabile del lodo, può e deve essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, e anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale, (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, comportante un vizio insanabile del lodo, può e deve essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, e anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale, (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Come citare
Cassazione — I Civ., 14 Giugno 2019, N. 16127, «Cass., Sez. I Civ., 14 giugno 2019, n. 16127», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-14-giugno-2019-n-16127-1752148121/