sentenza
Corte di Appello di Genova, 3 giugno 2021, n. 624
Corte di Appello di Genova
Massima
Ai sensi dell'art. 808-ter cod. proc. civ., il lodo arbitrale irrituale è annullabile, tra l'altro, in caso di invalidità della convenzione arbitrale o di pronuncia ultra petita. Si tratta di due casi diversi di annullabilità e, da un'attenta lettera della disposizione in esame, si comprende che la necessità di far valere l'eccezione nel procedimento arbitrale non riguarda l'ipotesi della invalidità della convenzione arbitrale bensì il solo caso della decisione ultra petita da parte degli arbitri.
L'art. 809 cod. proc. civ., in punto numero degli arbitri, non si applica all'arbitrato irrituale ed è dunque possibile prevedere un tribunale arbitrale irrituale composto da un numero pari di componenti.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ., il lodo arbitrale irrituale è annullabile, tra l’altro, in caso di invalidità della convenzione arbitrale o di pronuncia ultra petita. Si tratta di due casi diversi di annullabilità e, da un’attenta lettera della disposizione in esame, si comprende che la necessità di far valere l’eccezione nel procedimento arbitrale non riguarda l’ipotesi della invalidità della convenzione arbitrale bensì il solo caso della decisione ultra petita da parte degli arbitri.
L’art. 809 cod. proc. civ., in punto numero degli arbitri, non si applica all’arbitrato irrituale ed è dunque possibile prevedere un tribunale arbitrale irrituale composto da un numero pari di componenti.
Come citare
Corte di Appello di Genova, 3 Giugno 2021, N. 624, «Corte di Appello di Genova, 3 giugno 2021, n. 624», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-3-giugno-2021-n-624-1752148056/