Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Torino, 5 marzo 2021, n. 1174

Tribunale di Torino

Massima

Nell'arbitrato irrituale il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti, con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine al mandato degli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Torino, 5 Marzo 2021, N. 1174, «Tribunale di Torino, 5 marzo 2021, n. 1174», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-5-marzo-2021-n-1174-1752148092/

Condividi questa decisione