Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Brescia, 22 maggio 2020, n. 969

Tribunale di Brescia

Massima

La contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale non importa la rinuncia della prima in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Brescia, 22 Maggio 2020, N. 969, «Tribunale di Brescia, 22 maggio 2020, n. 969», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-22-maggio-2020-n-969-1752148090/

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