Massima
La contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale non importa la rinuncia della prima in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Brescia, 22 Maggio 2020, N. 969, «Tribunale di Brescia, 22 maggio 2020, n. 969», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-22-maggio-2020-n-969-1752148090/