Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. VI Civ., 1 dicembre 2021, n. 37795

Cassazione — VI Civ.

Massima

L'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, in punto attribuzione, a pena di nullità, del potere di nominare gli arbitri a un soggetto esterno alla società, si applica analogicamente anche alle associazioni professionali. Risulta invero sussistente la medesima ratio, ovvero la completa estraneità dei designatori alla compagine - societaria o associativa che sia - cui si riferisce la controversia da risolvere.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, in punto attribuzione, a pena di nullità, del potere di nominare gli arbitri a un soggetto esterno alla società, si applica analogicamente anche alle associazioni professionali. Risulta invero sussistente la medesima ratio, ovvero la completa estraneità dei designatori alla compagine – societaria o associativa che sia – cui si riferisce la controversia da risolvere.

Come citare

Cassazione — VI Civ., 1 Dicembre 2021, N. 37795, «Cass., Sez. VI Civ., 1 dicembre 2021, n. 37795», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-1-dicembre-2021-n-37795-1752148126/

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