ordinanza
Cass., Sez. VI Civ., 1 dicembre 2021, n. 37795
Cassazione — VI Civ.
Massima
L'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, in punto attribuzione, a pena di nullità, del potere di nominare gli arbitri a un soggetto esterno alla società, si applica analogicamente anche alle associazioni professionali. Risulta invero sussistente la medesima ratio, ovvero la completa estraneità dei designatori alla compagine - societaria o associativa che sia - cui si riferisce la controversia da risolvere.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, in punto attribuzione, a pena di nullità, del potere di nominare gli arbitri a un soggetto esterno alla società, si applica analogicamente anche alle associazioni professionali. Risulta invero sussistente la medesima ratio, ovvero la completa estraneità dei designatori alla compagine – societaria o associativa che sia – cui si riferisce la controversia da risolvere.
Come citare
Cassazione — VI Civ., 1 Dicembre 2021, N. 37795, «Cass., Sez. VI Civ., 1 dicembre 2021, n. 37795», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-1-dicembre-2021-n-37795-1752148126/