Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Venezia, 30 novembre 2015, n. 2722

Corte di Appello di Venezia

Massima

In caso di lodo pronunciato all'esito di procedimento nel quale la domanda è stata proposta successivamente alla data in vigore del d.lgs. 40/2006, in forza del disposto della norma transitoria dell’art 27, co. 4, d.lgs. cit., al giudizio di impugnazione deve applicarsi la
normativa processuale introdotta dalla novella, e quindi anche l’art 829, co. 3, cod. proc. civ. che sancisce che "l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge". [PER INCURIAM]

Note metodologiche

per incuriam

Testo e approfondimento

In caso di lodo pronunciato all’esito di procedimento nel quale la domanda è stata proposta successivamente alla data in vigore del d.lgs. 40/2006, in forza del disposto della norma transitoria dell’art 27, co. 4, d.lgs. cit., al giudizio di impugnazione deve applicarsi la
normativa processuale introdotta dalla novella, e quindi anche l’art 829, co. 3, cod. proc. civ. che sancisce che “l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”. [PER INCURIAM]

Come citare

Corte di Appello di Venezia, 30 Novembre 2015, N. 2722, «Corte di Appello di Venezia, 30 novembre 2015, n. 2722», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-30-novembre-2015-n-2722-1752148038/

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