sentenza
Corte di Appello di Genova, 6 luglio 2021, n. 779
Corte di Appello di Genova
Massima
Ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il Giudice, in presenza di una eccezione di compromesso per arbitrato irrituale, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la ulteriore conseguenza che una tale pronunzia è impugnabile con l'appello e ove questo non viene proposto si forma il giudicato.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il Giudice, in presenza di una eccezione di compromesso per arbitrato irrituale, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la ulteriore conseguenza che una tale pronunzia è impugnabile con l’appello e ove questo non viene proposto si forma il giudicato.
Come citare
Corte di Appello di Genova, 6 Luglio 2021, N. 779, «Corte di Appello di Genova, 6 luglio 2021, n. 779», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-6-luglio-2021-n-779-1752148056/