ordinanza
Cass., Sez. I Civ., 13 febbraio 2020, n. 3651
Cassazione — I Civ.
Massima
In tema di arbitrato rituale, l’art. 819-ter cod. proc. civ., il quale prevede l’impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale ed in applicazione del principio tempus regit actum, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
In tema di arbitrato rituale, l’art. 819-ter cod. proc. civ., il quale prevede l’impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale ed in applicazione del principio tempus regit actum, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.
Come citare
Cassazione — I Civ., 13 Febbraio 2020, N. 3651, «Cass., Sez. I Civ., 13 febbraio 2020, n. 3651», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-13-febbraio-2020-n-3651-1752148124/