Massima
In tema di arbitrato tra un soggetto professionista e un consumatore, la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria in favore degli arbitri, è ammissibile ove venga provata l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti, prova il cui onere ricade sul professionista che intenda avvalersi della clausola arbitrale in deroga e che rileva quale elemento logicamente antecedente alla dimostrazione della natura non vessatoria della clausola.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
In tema di arbitrato tra un soggetto professionista e un consumatore, la deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore degli arbitri, è ammissibile ove venga provata l’esistenza di una specifica trattativa tra le parti, prova il cui onere ricade sul professionista che intenda avvalersi della clausola arbitrale in deroga e che rileva quale elemento logicamente antecedente alla dimostrazione della natura non vessatoria della clausola.
Come citare
Tribunale di Terni, 16 Marzo 2025, N. 214, «Tribunale di Terni, 16 marzo 2025, n. 214», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-terni-16-marzo-2025-n-214-1752155145/