sentenza
Tribunale di Brescia, 28 ottobre 2016, n. 3197
Tribunale di Brescia
Massima
Prima dell’introduzione del novellato art. 819-ter cod. proc. civ., operata con d.lgs. 40/2006, si è sempre affermato che nell’arbitrato rituale la pronunzia avesse natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configurasse quale deroga alla giurisdizione: il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una controversia costituiva, quindi, una questione di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Prima dell’introduzione del novellato art. 819-ter cod. proc. civ., operata con d.lgs. 40/2006, si è sempre affermato che nell’arbitrato rituale la pronunzia avesse natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configurasse quale deroga alla giurisdizione: il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una controversia costituiva, quindi, una questione di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria.
Come citare
Tribunale di Brescia, 28 Ottobre 2016, N. 3197, «Tribunale di Brescia, 28 ottobre 2016, n. 3197», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-28-ottobre-2016-n-3197-1752148079/