Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Milano, 23 giugno 2016, n. 2621

Corte di Appello di Milano

Massima

Il motivo di nullità di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è costituito dalla totale assenza di motivazione oppure dalla non individuabilità e non comprensione della ratio decidendi o da contraddittorietà che riguarda l’inconciliabilità tra capi del dispositivo e non anche tra diverse parti della motivazione o tra la motivazione e il dispositivo.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il motivo di nullità di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è costituito dalla totale assenza di motivazione oppure dalla non individuabilità e non comprensione della ratio decidendi o da contraddittorietà che riguarda l’inconciliabilità tra capi del dispositivo e non anche tra diverse parti della motivazione o tra la motivazione e il dispositivo.

Come citare

Corte di Appello di Milano, 23 Giugno 2016, N. 2621, «Corte di Appello di Milano, 23 giugno 2016, n. 2621», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-23-giugno-2016-n-2621-1752148041/

Condividi questa decisione