Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Bologna, 6 maggio 2016, n. 1135

Tribunale di Bologna

Massima

Nella proposizione della domanda diretta al giudice ordinario, contenuta nella citazione introduttiva ovvero nella comparsa di risposta, per la soluzione della stessa controversia compromessa in arbitri, è da ravvisarsi la volontà della parte di rinunciare alla proposizione dell’eccezione di compromesso, stante l’evidente incompatibilità tra una eventuale rinuncia all’azione giudiziaria e la successiva proposizione di quest’ultima.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Nella proposizione della domanda diretta al giudice ordinario, contenuta nella citazione introduttiva ovvero nella comparsa di risposta, per la soluzione della stessa controversia compromessa in arbitri, è da ravvisarsi la volontà della parte di rinunciare alla proposizione dell’eccezione di compromesso, stante l’evidente incompatibilità tra una eventuale rinuncia all’azione giudiziaria e la successiva proposizione di quest’ultima.

Come citare

Tribunale di Bologna, 6 Maggio 2016, N. 1135, «Tribunale di Bologna, 6 maggio 2016, n. 1135», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-6-maggio-2016-n-1135-1752148079/

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