Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 7 giugno 2021, n. 4854

Tribunale di Milano

Massima

La disciplina di cui all'art. 1341 cod. civ. in punto specifica approvazione per iscritto, tra l'altro, delle clausole compromissorie, non può essere invocata dal soggetto che ha predisposto la regolamentazione contenuta nelle condizioni generali di contratto una volta che il soggetto aderente, quale parte interessata a far valere l'inefficacia della clausola, abbia inteso dare esecuzione alla stessa.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Milano, 7 Giugno 2021, N. 4854, «Tribunale di Milano, 7 giugno 2021, n. 4854», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-7-giugno-2021-n-4854-1752148093/

Condividi questa decisione