ordinanza
Cass., Sez. I Civ., 22 dicembre 2020, n. 29332
Cassazione — I Civ.
Massima
La deroga alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola. Nondimeno, ove si discuta di atti aggiuntivi finalizzati a mere modifiche o integrazioni contrattuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte, ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La deroga alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola. Nondimeno, ove si discuta di atti aggiuntivi finalizzati a mere modifiche o integrazioni contrattuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte, ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede.
Come citare
Cassazione — I Civ., 22 Dicembre 2020, N. 29332, «Cass., Sez. I Civ., 22 dicembre 2020, n. 29332», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-22-dicembre-2020-n-29332-1752148124/