Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Bari, 15 aprile 2025, n. 1427

Tribunale di Bari

Massima

Non inficia la validità della clausola la mancata indicazione già nello Statuto del soggetto terzo tenuto all’individuazione degli arbitri, dovendo evidentemente tale soggetto essere individuato di comune accordo tra le parti anche al momento dell’insorgere della lite e qualora tale nomina non avvenga o se l’incaricato non provveda alla nomina degli arbitri, interviene la nomina da parte del Presidente del Tribunale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Non inficia la validità della clausola la mancata indicazione già nello Statuto del soggetto terzo tenuto all’individuazione degli arbitri, dovendo evidentemente tale soggetto essere individuato di comune accordo tra le parti anche al momento dell’insorgere della lite e qualora tale nomina non avvenga o se l’incaricato non provveda alla nomina degli arbitri, interviene la nomina da parte del Presidente del Tribunale.

Come citare

Tribunale di Bari, 15 Aprile 2025, N. 1427, «Tribunale di Bari, 15 aprile 2025, n. 1427», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-15-aprile-2025-n-1427-1752155146/

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