Crediti del fallimento e arbitrato

Roberto Oliva

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. I Civ., 30 settembre 2019, n. 24444, disponibile qui) affronta il tema della competenza arbitrale a decidere controversie relative a crediti del fallimento.

Si tratta di un argomento di sicuro interesse: già ne avevo parlato in passato (ad esempio in questo post) e a breve se ne parlerà in un evento organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano (il programma del ciclo di conferenze è disponibile qui).

Ancor più interessante è la sentenza della Cassazione perché, dopo aver richiamato i principi generali in materia, li ha applicati a un caso particolare, sul quale non mi risultano altri precedenti editi: quello dell’azione ex art. 150 l.fall., ossia dell’ingiunzione emessa dal Giudice delegato del fallimento, su richiesta del curatore, nei confronti dei soci della società fallita per i versamenti di capitale ancora dovuti.

La vicenda decisa dalla Suprema Corte riguardava l’ingiunzione ex art. 150 l.fall. pronunziata dal Giudice delegato in relazione a una somma dovuta in base a una delibera di aumento di capitale.

L’ingiunto ha proposto opposizione e ha innanzi tutto eccepito l’incompetenza del Giudice statuale, atteso che lo statuto della società fallita conteneva una clausola compromissoria.

Il Tribunale ha però respinto questa eccezione, ragion per la quale l’ingiunto ha proposta regolamento di competenza avanti la Corte di Cassazione.

La Cassazione, nella sua decisione, ha ricordato innanzi tutto la regola concernente la competenza arbitrale in relazione a controversie promosse dal fallimento. 

In sostanza, e in deroga all’autonomia della clausola compromissoria, quest’ultima segue sempre le sorti del contratto in cui è inserita: se il curatore, avvalendosi delle facoltà che la legge gli attribuisce, si scioglie dal contratto, si scioglie anche dalla clausola; se invece subentra nel contratto, ovvero esercita diritti che derivano dal contratto, allora è vincolato dalla clausola compromissoria.

Questo principio, ad avviso della Suprema Corte, si applica anche al contratto di società.  Se quindi il curatore, come nel caso in commento, agisce per ottenere il pagamento dei versamenti dovuti dai soci alla società fallita a titolo di aumento di capitale, non può sfuggire all’applicazione della clausola compromissoria.  Potrà sì ottenere l’ingiunzione ex art. 150 l.fall.: come noto, la conclusione di una clausola compromissoria non impedisce la pronunzia di una ingiunzione di pagamento.  Ma l’ingiunto potrà ottenere la revoca dell’ingiunzione eccependo, sulla base della clausola compromissoria, l’incompetenza del Giudice statuale.

E a proposito di revoca dell’ingiunzione, una particolarità della sentenza della Cassazione è che essa ha affermato la competenza arbitrale, ma non ha revocato l’ingiunzione ex art. 150 l.fall. (mentre in altri casi, in cui ha ritenuto incompetente il Giudice statuale, la Suprema Corte ha revocato o comunque dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo: v. ad esempio Cass., SS.UU., 21 settembre 2018, n. 22433, disponibile qui; oppure Cass., Sez. II Civ., 3 maggio 2016, n. 8690, disponibile qui), né ha disposto la restituzione di quanto eventualmente pagato in sua esecuzione.  Il motivo di questa omissione non è noto: non sappiamo, cioè, se l’ingiunto non ha chiesto queste statuizioni o se la Suprema Corte non si è pronunziata sulla richiesta.  Si tratta di una questione che crea un problema pratico non indifferente, che con ogni probabilità dovrà essere risolto dal Tribunale arbitrale che verrà nominato ai sensi della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita.

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