Massima
La norma di cui all'art. 818 cod. proc. civ., che ha introdotto la possibilità, per le parti, di attribuire agli arbitri, anche mediante il rinvio a regolamenti arbitrali, il potere di concedere misure cautelari, trova applicazione solo con riferimento alle convenzioni di arbitrato concluse dopo la sua entrata in vigore.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Venezia, 6 Maggio 2025, «Tribunale di Venezia, ord. 6 maggio 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-ord-6-maggio-2025-1752155146/