Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 28 luglio 2016, n. 15701

Cassazione — I Civ.

Massima

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 cost., avverso provvedimento del competente Presidente del Tribunale relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri ex art. 814, co. 2, cod. proc. civ., essendo quel provvedimento espressione di funzioni essenzialmente privatistiche e privo, quindi, della vocazione al giudicato.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 cost., avverso provvedimento del competente Presidente del Tribunale relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri ex art. 814, co. 2, cod. proc. civ., essendo quel provvedimento espressione di funzioni essenzialmente privatistiche e privo, quindi, della vocazione al giudicato.

Come citare

Cassazione — I Civ., 28 Luglio 2016, N. 15701, «Cass., Sez. I Civ., 28 luglio 2016, n. 15701», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-28-luglio-2016-n-15701-1752148113/

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