Massima
La clausola compromissoria prevista nello statuto di una cooperativa edilizia che ha per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci si applica alle sole controversie endosocietarie e non si estende, in mancanza di esplicita previsione statutaria ovvero di previsione di apposita clausola compromissoria inserita nell’atto di prenotazione/assegnazione/trasferimento della proprietà alle controversie relative al trasferimento della proprietà, e quindi al pagamento del corrispondente importo, sussistendo due distinti rapporti tra il socio e la cooperativa, anche se tra loro collegati: uno di carattere associativo, regolato dallo statuto e derivante dalla adesione al contratto sociale, ed uno bilaterale di scambio.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Cosenza, 1 Luglio 2020, N. 1152, «Tribunale di Cosenza, 1 luglio 2020, n. 1152», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cosenza-1-luglio-2020-n-1152-1752148090/