Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Brescia, 19 marzo 2021, n. 787

Tribunale di Brescia

Massima

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga sollevata dalla parte attrice opponente eccezione di compromesso, con l'adesione della parte convenuta opposta, grava su quest'ultima l'onere di rifondere le spese della fase di opposizione sostenute dalla controparte, costretta a difendersi avanti al giudice ordinario, sia pure al solo scopo di eccepirne l'incompetenza, e ciò in considerazione della libera scelta processuale della convenuta opposta di instaurare un procedimento monitorio, sopportando il rischio di vedersi opporre la clausola compromissoria.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Brescia, 19 Marzo 2021, N. 787, «Tribunale di Brescia, 19 marzo 2021, n. 787», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-19-marzo-2021-n-787-1752148092/

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