sentenza
Corte di Appello di Lecce, 1 febbraio 2023, n. 119
Corte di Appello di Lecce
Massima
Gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d'arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Lecce, 1 Febbraio 2023, N. 119, «Corte di Appello di Lecce, 1 febbraio 2023, n. 119», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-lecce-1-febbraio-2023-n-119-1752148061/