sentenza
Corte di Appello di Lecce, 14 febbraio 2022, n. 204
Corte di Appello di Lecce
Massima
L'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.
Come citare
Corte di Appello di Lecce, 14 Febbraio 2022, N. 204, «Corte di Appello di Lecce, 14 febbraio 2022, n. 204», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-lecce-14-febbraio-2022-n-204-1752148058/