Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Bari, 5 febbraio 2020, n. 253

Corte di Appello di Bari

Massima

Nell’arbitrato irrituale, le parti affidano all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie – insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici – attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Pertanto, una volta che le parti abbiano accettato di affidare agli arbitri la regolazione di una controversia relativa a diritti di natura patrimoniale, è il lodo a costituire la fonte (negoziale) di questi diritti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Nell’arbitrato irrituale, le parti affidano all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie – insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici – attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Pertanto, una volta che le parti abbiano accettato di affidare agli arbitri la regolazione di una controversia relativa a diritti di natura patrimoniale, è il lodo a costituire la fonte (negoziale) di questi diritti.

Come citare

Corte di Appello di Bari, 5 Febbraio 2020, N. 253, «Corte di Appello di Bari, 5 febbraio 2020, n. 253», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bari-5-febbraio-2020-n-253-1752148053/

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