sentenza
Corte di Appello di Bari, 5 febbraio 2020, n. 253
Corte di Appello di Bari
Massima
Nell’arbitrato irrituale, le parti affidano all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie – insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici – attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Pertanto, una volta che le parti abbiano accettato di affidare agli arbitri la regolazione di una controversia relativa a diritti di natura patrimoniale, è il lodo a costituire la fonte (negoziale) di questi diritti.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Nell’arbitrato irrituale, le parti affidano all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie – insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici – attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Pertanto, una volta che le parti abbiano accettato di affidare agli arbitri la regolazione di una controversia relativa a diritti di natura patrimoniale, è il lodo a costituire la fonte (negoziale) di questi diritti.
Come citare
Corte di Appello di Bari, 5 Febbraio 2020, N. 253, «Corte di Appello di Bari, 5 febbraio 2020, n. 253», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bari-5-febbraio-2020-n-253-1752148053/