Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Corte di Appello di Genova, ord. 3 giugno 2020

Corte di Appello di Genova

Massima

Tenuto conto che il giudizio di opposizione si svolge, per il richiamo fatto dall’art. 840 cod. proc. civ. , secondo l’art. 645 cod. proc. civ. e seguenti, e, quindi, secondo la normativa in tema di decreto ingiuntivo, per concedersi l’esecuzione provvisoria del lodo in pendenza di opposizione, deve accertarsi se sussistano i requisiti previsti dall’art. 648 cod. proc. civ., dovendosi considerare il lodo straniero dotato della stessa rilevanza probatoria che assiste la prova scritta nel procedimento monitorio.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Tenuto conto che il giudizio di opposizione si svolge, per il richiamo fatto dall’art. 840 cod. proc. civ. , secondo l’art. 645 cod. proc. civ. e seguenti, e, quindi, secondo la normativa in tema di decreto ingiuntivo, per concedersi l’esecuzione provvisoria del lodo in pendenza di opposizione, deve accertarsi se sussistano i requisiti previsti dall’art. 648 cod. proc. civ., dovendosi considerare il lodo straniero dotato della stessa rilevanza probatoria che assiste la prova scritta nel procedimento monitorio.

Come citare

Corte di Appello di Genova, 3 Giugno 2020, «Corte di Appello di Genova, ord. 3 giugno 2020», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-ord-3-giugno-2020-1752148053/

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