Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 13 febbraio 2023, n. 1125

Tribunale di Milano

Massima

L'adesione della parte convenuta opposta all'indicazione della competenza arbitrale fatta dalla parte attrice opponente non comporta l'applicabilità dell'art. 38, co. 2, cod. proc. civ., cosicché il Giudice non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’adesione della parte convenuta opposta all’indicazione della competenza arbitrale fatta dalla parte attrice opponente non comporta l’applicabilità dell’art. 38, co. 2, cod. proc. civ., cosicché il Giudice non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.

Come citare

Tribunale di Milano, 13 Febbraio 2023, N. 1125, «Tribunale di Milano, 13 febbraio 2023, n. 1125», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-13-febbraio-2023-n-1125-1752148098/

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