Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. VI Civ., 21 gennaio 2016, n. 1119

Cassazione — VI Civ.

Massima

La nullità (per illiceità o per altra causa) del contratto posto a fondamento della domanda attiene al merito della pretesa avanzata in giudizio, e la sua allegazione non può quindi considerarsi sufficiente ad escludere la competenza degli arbitri in ordine alla controversia loro deferita sulla base di un patto compromissorio valido, neppure nel caso in cui tale allegazione si riveli fondata, non apparendo logico far dipendere l’operatività della convenzione di arbitrato dalla decisione sul merito della controversia.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La nullità (per illiceità o per altra causa) del contratto posto a fondamento della domanda attiene al merito della pretesa avanzata in giudizio, e la sua allegazione non può quindi considerarsi sufficiente ad escludere la competenza degli arbitri in ordine alla controversia loro deferita sulla base di un patto compromissorio valido, neppure nel caso in cui tale allegazione si riveli fondata, non apparendo logico far dipendere l’operatività della convenzione di arbitrato dalla decisione sul merito della controversia.

Come citare

Cassazione — VI Civ., 21 Gennaio 2016, N. 1119, «Cass., Sez. VI Civ., 21 gennaio 2016, n. 1119», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-21-gennaio-2016-n-1119-1752148113/

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