Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Torino, 6 marzo 2025, n. 211

Corte di Appello di Torino

Massima

L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come risultate dalla riforma dell’arbitrato introdotta con d.lgs. 40/2006, ha disposto che l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito è ammessa solo quando espressamente disposta dalle parti con convezione successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Torino, 6 Marzo 2025, N. 211, «Corte di Appello di Torino, 6 marzo 2025, n. 211», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-torino-6-marzo-2025-n-211-1752155162/

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