ordinanza
Cass., Sez. I Civ., 29 settembre 2015, n. 19311
Cassazione — I Civ.
Massima
Allorché le parti non abbiano previsto l’applicazione nel procedimento arbitrale del rispetto delle forme del giudizio ordinario, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l’aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Allorché le parti non abbiano previsto l’applicazione nel procedimento arbitrale del rispetto delle forme del giudizio ordinario, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l’aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte.
Come citare
Cassazione — I Civ., 29 Settembre 2015, N. 19311, «Cass., Sez. I Civ., 29 settembre 2015, n. 19311», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-29-settembre-2015-n-19311-1752148110/