Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Corte di Appello di Venezia, ord. 16 marzo 2022

Corte di Appello di Venezia

Massima

Deve essere negata efficacia esecutiva ope legis al lodo straniero riconosciuto ai sensi dell'art. 839 cod. proc. civ.; nondimeno, trova applicazione l'art. 648 cod. proc. civ., in forza del quale, nel corso del giudizio di opposizione all'exequatur del lodo estero, la parte opposta può ottenere dal giudice la concessione della provvisoria esecutività quando, in base ad una delibazione da compiersi in via meramente incidentale, i motivi di opposizione appaiono non manifestamente fondati e non del tutto plausibili.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Deve essere negata efficacia esecutiva ope legis al lodo straniero riconosciuto ai sensi dell’art. 839 cod. proc. civ.; nondimeno, trova applicazione l’art. 648 cod. proc. civ., in forza del quale, nel corso del giudizio di opposizione all’exequatur del lodo estero, la parte opposta può ottenere dal giudice la concessione della provvisoria esecutività quando, in base ad una delibazione da compiersi in via meramente incidentale, i motivi di opposizione appaiono non manifestamente fondati e non del tutto plausibili.

Come citare

Corte di Appello di Venezia, 16 Marzo 2022, «Corte di Appello di Venezia, ord. 16 marzo 2022», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-ord-16-marzo-2022-1752148058/

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